Nell’ambito del vasto e complesso contenzioso relativo alla c.d. “addizionale provinciale alle accise” sull’energia elettrica, Enel Energia S.p.A., assistita dal prof. avv. Antonio Briguglio e dall’avv. Roberto Vaccarella, ha ottenuto un importante risultato dinanzi al Tribunale di Roma.
Con sentenza n. 834/2026, pubblicata il 18 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, Sezione XI civile, ha condannato direttamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamata in causa da Enel Energia, alla restituzione diretta in favore dell’utente delle somme versate a titolo di addizionale provinciale.
La decisione interviene in una materia profondamente segnata dall’evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale: dapprima la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza pregiudiziale dell’11 aprile 2024 in causa C-316/2022) aveva escluso la possibilità di disapplicare, nei rapporti tra privati, la norma interna istitutiva dell’addizionale per contrasto con una direttiva priva di efficacia diretta orizzontale; sulla scia di tale pronuncia, la Corte di cassazione, Sezione tributaria (per prima la n. 21154/2024) aveva riconosciuto la praticabilità dell’azione diretta dell’utente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione tributaria, rendendo – solo per tale ragione (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 16992/2025) – nuovamente praticabile l’azione restitutoria dell’utente nei confronti del fornitore.
In questo mutato quadro, Enel Energia ha sostenuto che il soggetto naturalmente tenuto alla restituzione resta l’Amministrazione finanziaria, la quale ha incamerato il gettito del tributo poi dichiarato incostituzionale, mentre il fornitore ha riscosso e riversato le somme in applicazione della normativa allora vigente. Il Tribunale ha accolto tale impostazione, valorizzando la chiamata in causa dell’ADM come strumento idoneo a definire unitariamente la vicenda, evitando la duplicazione dei giudizi dapprima tra utente e fornitore di energia e poi fra quest’ultimo e l’ente impositore.