CASI DI STUDIO

Appalti pubblici, risoluzione e riserve: due sentenze, due soluzioni

1 Novembre 2023
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SINTESI

La questione emerge da due pronunce del Tribunale di Roma-Sezione Impresa, in diversa composizione collegiale, n. 14701/2023 e n. 15855/2023 (nei giudizi d’appello le parti hanno poi raggiunto accordo transattivo), rese in contenziosi analoghi relativi a due diversi contratti d’appalto, per la realizzazione di impianti di alta complessità, tra società pubblica ed importante multinazionale quotata. In entrambi i casi erano state formulate contrapposte domande di risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile all’altra parte e conseguenti domande di risarcimento dei danni, ed al contempo, da parte della Impresa appaltatrice, richiesta economica per il riconoscimento delle riserve.

Il Tribunale, all’esito del complesso contenzioso, nel sancire a definizione sia dell’uno che dell’altro caso la responsabilità dell’appaltatrice per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. (con successo della Stazione appaltante, del cui collegio difensivo ha fatto parte il prof. Antonio Briguglio), ha poi affrontato il problema del coordinamento fra la pretesa risarcitoria e le riserve giungendo a risultati assai diversi. Nell’un caso (sentenza n. 14701/2023), il Tribunale ha cura di precisare che il sistema delle riserve è estraneo alla richiesta di risoluzione per inadempimento, nel senso che poiché l’iscrizione delle riserve attiene alla richiesta di maggiori oneri che influiscono sul prezzo dell’opera il riconoscimento della pretesa presuppone l’esistenza di un contratto validamente eseguito. È pur vero che l’iscrizione può essere significativa al fine di valutare l’eventuale inadempimento della Stazione appaltante, ma una volta appurato che la responsabilità della risoluzione è ascrivibile all’Impresa appaltatrice ed accolta la domanda di risarcimento dei danni in favore della Stazione appaltante, il venir meno con effetti ex tunc del contratto e la restitutio in integrum comporta il riconoscimento – per equivalente – del solo corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara e maturato per le opere eseguite.

All’opposto, l’altra pronunzia (n. 15855/2023), pressoché concomitante, pur dichiarando la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’Impresa e condannando al risarcimento del danno in favore della Stazione appaltante, detrae dalla quantificazione l’importo (assai contenuto) di alcune riserve di cui riconosce il fondamento: con minor rigore in punto di principi, sebbene probabilmente indotta da profili di equità sostanziale.

Il confronto tra le due pronunce evidenzia un nodo nella giurisprudenza di merito: la sorte delle riserve iscritte dall’appaltatore quando il contratto di appalto di opere pubbliche viene risolto per suo grave inadempimento. La soluzione più rigorosa – che esclude le riserve dalla liquidazione e riconosce all’appaltatore il solo corrispettivo contrattuale maturato per le opere eseguite – appare la più coerente con gli effetti retroattivi della risoluzione e con la funzione stessa delle riserve, che presuppongono un contratto validamente eseguito.