CASI DI STUDIO

Pieno successo di importante società innanzi alla Corte di Cassazione in materia di pignoramento presso terzi

4 Aprile 2026
Colonnato di un edificio storico sotto il cielo azzurro

SINTESI

Pieno successo di importante società (assistita dagli avv.ti prof. Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano) innanzi alla Corte di Cassazione in materia di pignoramento presso terzi.

La sentenza n. 8478/2026 del 4 aprile 2026, emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, segna una vittoria di rilievo del creditore assegnatario e stabilisce principi di diritto di fondamentale importanza nella gestione delle procedure di espropriazione presso terzi.

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del terzo debitore e ha quindi confermato la piena correttezza della posizione del creditore esecutante, che esce vittorioso sia sul piano processuale che sul piano dei principi di diritto affermati.

La controversia nasceva dall’opposizione proposta dal debitor debitoris contro l’ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi, sostenendo che non potessero essere assegnate somme sia pur oggetto della dichiarazione resa che il terzo debitore aveva successivamente svincolato, reputando che alcuni provvedimenti del giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore esecutato, avessero limitato il vincolo pignoratizio.

La Suprema Corte ha respinto questa tesi e ha confermato che il creditore aveva legittimamente escusso le somme assegnate, benché non più esistenti presso il terzo. La Corte di Cassazione sgombra il campo da ogni dubbio, ribadendo un principio fondamentale per l’efficacia delle azioni di recupero: l’obbligo di custodia in capo al terzo pignorato ai sensi degli artt. 543 e 546 c.p.c. e di asservimento funzionale alla soddisfazione del ceto creditorio è cogente ed inderogabile; al giudice della esecuzione non è consentito, al di fuori dei provvedimenti tipici, stabilire la misura dell’obbligo custodiale con provvedimenti extra ordinem e atipici.

Sulla base del principio che il terzo non può disporre delle somme “senza ordine del Giudice”, che deve essere chiaro ed inequivoco e dotato di un preciso contenuto dispositivo, viene respinta l’invocazione della buona fede e del pagamento al creditore apparente ai sensi dell’art. 1189 c.c.

Come logica conseguenza, la Corte dichiara l’inefficacia, nei confronti del creditore, dei pagamenti che il terzo debitore aveva effettuato in favore della debitrice esecutata, in violazione del vincolo pignoratizio.

Si tratta di un chiaro monito per tutti i terzi pignorati: l’obbligo di accantonamento è automatico e non ammette interpretazioni creative o autoliberatorie basate su provvedimenti interlocutori e privi di reale efficacia dispositiva.