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Disorientamenti, ma anche utili sollecitazioni dai primi vagiti giurisprudenziali sulla linea di confine fra competenza cautelare giudiziale ed arbitrale

12 Maggio 2026
Libro aperto con penna e occhiali su una scrivania

SINTESI

Judicium, 12 maggio 2026

Sommario

1. Che la introduzione del potere cautelare arbitrale, salutata pressoché da tutti ed almeno in linea di principio con favore, avrebbe dato luogo a problemi interpretativo-applicativi notevoli lo avevo immaginato all’indomani dalla riforma e non ero certo il solo. Una recente pronuncia del Tribunale di Siracusa del 9 febbraio 2026 (vedila in www.arbitratoinitalia.it) — sicuramente tra le primissime in materia — ne è la tangibile dimostrazione. Ma salvo uno — quello dell’ammissibilità di una tutela cautelare arbitrale d’urgenza prima della costituzione del collegio arbitrale cui sia affidato il merito della lite, problema di cui dirò in coda — i problemi da affrontare erano qui abbastanza semplici ed il principale fra essi è risolto in modo palesemente contrario al tenore del nuovo art. 818, c. 1, c.p.c. ed al modo razionale e piano di intendere tale disposto.

2. La prima questione in ordine logico era a rigore quella della applicabilità ratione temporis del nuovo art. 818 c.p.c.: la clausola compromissoria risultava stipulata il 3 ottobre 2022 e dunque prima della entrata in vigore della “Cartabia” e cioè del 28 febbraio 2023 (art. 1, c. 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197). La disposizione transitoria di cui all’art. 35, c. 1, del d.lgs n. 149/2022 rende applicabile quel nuovo disposto “ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”, mentre a quelli ad essa già pendenti si applicano le disposizioni “anteriormente vigenti” e cioè, per ciò che ci riguarda, il generale divieto di cautela arbitrale previsto dal vecchio testo dell’art. 818.