Judicium, 12 maggio 2026
Sommario
1. Che la introduzione del potere cautelare arbitrale, salutata pressoché da tutti ed almeno in linea di principio con favore, avrebbe dato luogo a problemi interpretativo-applicativi notevoli lo avevo immaginato all’indomani dalla riforma e non ero certo il solo. Una recente pronuncia del Tribunale di Siracusa del 9 febbraio 2026 (vedila in www.arbitratoinitalia.it) — sicuramente tra le primissime in materia — ne è la tangibile dimostrazione. Ma salvo uno — quello dell’ammissibilità di una tutela cautelare arbitrale d’urgenza prima della costituzione del collegio arbitrale cui sia affidato il merito della lite, problema di cui dirò in coda — i problemi da affrontare erano qui abbastanza semplici ed il principale fra essi è risolto in modo palesemente contrario al tenore del nuovo art. 818, c. 1, c.p.c. ed al modo razionale e piano di intendere tale disposto.
2. La prima questione in ordine logico era a rigore quella della applicabilità ratione temporis del nuovo art. 818 c.p.c.: la clausola compromissoria risultava stipulata il 3 ottobre 2022 e dunque prima della entrata in vigore della “Cartabia” e cioè del 28 febbraio 2023 (art. 1, c. 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197). La disposizione transitoria di cui all’art. 35, c. 1, del d.lgs n. 149/2022 rende applicabile quel nuovo disposto “ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”, mentre a quelli ad essa già pendenti si applicano le disposizioni “anteriormente vigenti” e cioè, per ciò che ci riguarda, il generale divieto di cautela arbitrale previsto dal vecchio testo dell’art. 818.