Nell’ambito di un ventennale contenzioso tra un RTI di associazioni e imprese di ingegneria e la Regione Lazio relativo alla legittimità del pagamento dei compensi per l’attività di progettazione preliminare di un collegamento autostradale resa dall’appaltatrice in favore dell’Ente territoriale e al risarcimento dei danni per l’ulteriore progettazione definitiva ed esecutiva illegittimamente affidata ad altri, il RTI Mele Engineering, assistita dal prof. avv. Antonio Briguglio e dall’avv. Claudia Pezzi, ha ottenuto un rilevante risultato dinanzi alla Corte di Cassazione (sentenza n. 3458/2025) sotto il profilo della importante conferma di principi processual-civilistici in tema di rapporto tra giudicato arbitrale e autotutela amministrativa sopravvenuta.
Con due lodi arbitrali, pronunciati rispettivamente il 7 ottobre 2005 e il 28 luglio 2009, emessi a definizione di controversie intercorse tra il RTI Mele Engineering e la Regione Lazio con riferimento all’appalto per l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità di collegamento fra l’area pontina e l’autostrada A2, aggiudicato al RTI con gara pubblica del 12 gennaio 1998, la Regione Lazio è stata condannata a corrispondere al RTI ingenti somme a titolo di compenso per l’opera svolta e di risarcimento per quella impedita. I lodi arbitrali non sono stati impugnati dalla Regione e quindi sono passati in giudicato.
La Regione Lazio ha eseguito soltanto il primo lodo del 2005 e non il secondo del 2008 e, a distanza di anni, ha emesso in data 7 giugno 2011 un provvedimento di annullamento in autotutela del bando di gara con cui era stato assegnato l’appalto al RTI e lo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per la declaratoria di inesistenza dei lodi in conseguenza del citato provvedimento in autotutela (considerato legittimo dal Giudice Amministrativo), chiedendo la condanna del RTI alla restituzione di quanto percepito in forza del primo lodo e la dichiarazione di non debenza delle somme portate dal secondo lodo.
Il Tribunale ha accolto la domanda della Regione e ha dichiarato l’inesistenza e comunque la nullità dei due lodi arbitrali reputando la autotutela (confermata in via definitiva dal Giudice Amministrativo) fatto sopravvenuto tale da rendere inesistente la clausola compromissoria con efficacia retroattiva e ha condannato il RTI alla restituzione di quanto percepito in forza del primo lodo e dichiarato non dovute le somme portate dal secondo lodo.
Il RTI ha impugnato la decisione e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 929/2019, ha ribaltato la sentenza di primo grado, chiarendo che il sopravvenuto annullamento in autotutela del bando di gara, oltre ad essere tardivo, non comporta in ogni caso l’inesistenza o la nullità ex tunc dell’accordo compromissorio, la caducazione automatica del contratto e comunque non retroagisce a prima della sua disposizione, così da inficiare la preesistente introduzione del giudizio arbitrale conclusosi con lodo definitivo.
La Regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n. 3458/2025, ha confermato la decisione di appello e chiarito che l’annullamento in autotutela della gara (se anche validato dal Giudice Amministrativo) può avere effetti consequenziali e indiretti sull’accordo compromissorio, ma non allorché, in seguito alla emanazione del lodo, si sia formato il giudicato anche sulla validità ed efficacia dell’accordo compromissorio. «Non è consentito infatti alla parte interessata, neppur in omaggio al perseguimento del rispetto di legalità, come invece ipotizza il Procuratore Generale, di infrangere il giudicato che fa stato a ogni effetto fra le parti, copre il dedotto e il deducibile e costituisce regula juris (e quindi legge) del caso concreto, esprimendo una fondamentale esigenza di certezza del diritto». E non ha dubbi la Cassazione che la forza del giudicato debba essere riconosciuta anche alla decisione arbitrale non impugnata, alla stregua dei principi coniati dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153/2013, secondo cui l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.