Cirio in Amministrazione Straordinaria, guidata dai commissari straordinari avv.ti Prof.ri Luigi Farenga, Lucio Francario e Attilio Zimatore e assistita dal Prof. Antonio Briguglio vede riconfermato in proprio favore il precedente orientamento circa la idoneità delle notizie di stampa alla dimostrazione della scientia decoctionis quale presupposto della revocatoria.
Con ordinanza n. 4233 pubblicata il 25.2.2026 la Sez. Prima della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dalla Amministrazione Straordinaria Cirio, ha cassato la sentenza di appello pronunciata dai giudici di rinvio in quanto difforme dal principio di diritto, già enunciato dalla S.C. nella precedente ordinanza inter partes n. 3299/2017, secondo cui le notizie attinte dalla stampa e dagli altri organi d’informazione rilevano senz’altro sul piano indiziario ai fini del raggiungimento della prova circa la consapevolezza della condizione di dissesto del debitore.
La Suprema Corte ha ribadito l’idoneità delle notizie di stampa riportanti le difficoltà finanziarie di una impresa a costituire prova presuntiva della scientia decoctionis osservando che, pur non essendovi un obbligo legale di informarsi tramite i giornali, è fatto notorio e comune che gli operatori economici, per curare i propri interessi, si tengano aggiornati sulla situazione del mercato e delle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali.
La diffusione di notizie circa lo stato di crisi di un’impresa su testate giornalistiche di rilievo nazionale costituisce dunque un fatto noto dal quale è possibile presumere, unitamente ad altri elementi, il fatto ignoto, ossia la conoscenza di tale stato di crisi da parte del creditore.
In conclusione, le notizie di stampa sono un elemento indiziario pienamente valido e utilizzabile per dimostrare la scientia decoctionis, e il giudice non può escluderne la rilevanza in via generale e astratta, ma deve valutarle in concreto, secondo la logica presuntiva dell’id quod plerumque accidit e in correlazione con gli altri elementi probatori disponibili.
La Cassazione ha altresì osservato che la non reperibilità in atti della documentazione in discorso (nella specie delle rassegne stampa menzionate nell’indice delle produzioni) non autorizzava il giudice del rinvio al relativo mancato esame, ribadendo il principio secondo cui, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare la domanda per assenza di prova, dovendo egli disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, se necessario, concedere alla parte un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo.