CASI DI STUDIO

Imposta di Registro e Statuto del Contribuente: la Cassazione estende la garanzia del termine dilatorio agli avvisi di liquidazione con contenuto accertativo

15 Giugno 2026
Corsia di un supermercato con scaffali di prodotti

SINTESI

Gran Gusto S.p.A., assistita dagli avvocati Antonio Briguglio e Valeria Rossini, ha ottenuto in Cassazione una piena conferma della propria vittoria nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro.

All’esito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso la sede della società contribuente, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di liquidazione, riqualificando un’operazione di versamento soci come finanziamento proveniente da un terzo e assoggettandola a imposta di registro in misura proporzionale.

La società impugna l’atto, eccependo in via dirimente la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché l’avviso era stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni dal rilascio del PVC, senza che l’Amministrazione abbia addotto alcuna ragione di particolare e motivata urgenza. I giudici di merito accolgono il ricorso, annullando l’atto impositivo.

Il ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate verte sulla perimetrazione dell’ambito applicativo della predetta garanzia procedimentale: in particolare, se essa sia limitata ai soli avvisi di accertamento o se debba estendersi anche agli avvisi di liquidazione, specialmente se relativi a tributi non armonizzati come l’imposta di registro.

Con la sentenza n. 19837, depositata il 15 giugno 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione conferma la nullità di un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso ante tempus, in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, statuendo un principio di diritto di notevole importanza in materia di garanzie procedimentali. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la tutela del contraddittorio endoprocedimentale, in caso di verifiche fiscali con accesso, dipende dalla natura sostanziale dell’atto impositivo e dalle modalità invasive dell’istruttoria, e non dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Ai fini dell’applicazione della garanzia, ciò che rileva non è il nomen iuris dell’atto conclusivo (avviso di accertamento o di liquidazione), bensì la modalità con cui si è svolta l’attività istruttoria (mediante accesso in loco) e la natura sostanzialmente accertativa dell’atto emesso.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, rileva la natura del tributo: la Corte ribadisce che la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, in caso di accesso, si applica indipendentemente dalla natura, armonizzata o meno, del tributo essendo decisivo il fatto che vi sia stata “un’intromissione autoritativa dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente”.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in caso di accertamento dell’imposta di registro effettuato a seguito di verifica con accesso presso il contribuente, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste, non potendo emettere l’atto impositivo prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza; tale garanzia procedimentale opera indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto adottato, trovando applicazione anche in caso l’esito provvedimentale sia costituito da un avviso di liquidazione correlato alla riqualificazione dell’operazione in base ai fatti emersi dall’accesso, che ha dunque sostanzialmente contenuto accertativo, trattandosi del resto di garanzia connessa alla natura invasiva dell’attività istruttoria e non alla qualificazione formale dell’atto conclusivo».

La pronuncia rappresenta un’ulteriore e decisiva affermazione del principio secondo cui le garanzie difensive del contribuente non possono essere eluse attraverso espedienti qualificatori, riaffermando la centralità del contraddittorio quale elemento essenziale del giusto procedimento tributario.