Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 6992/2026, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo promosso da una società trader di energia confermando il credito di oltre 77 milioni di euro della società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica, difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Roberto Vaccarella.
Il Tribunale ha evidenziato che le fatture, pur non costituendo – per risalente e consolidata giurisprudenza, di per sé sole piena prova del credito – possono, se corroborate dall’estratto autentico dei libri contabili, dalla documentazione tecnica (letture e/o flussi di misura) e dall’assenza di specifiche contestazioni da parte debitrice, integrare una efficace strumento probatorio.
In particolare, in materia di somministrazione/trasporto di energia elettrica, la lettura del contatore e le analisi dei dati di misura costituiscono lo strumento principale (se non l’unico) per il calcolo dei consumi e sono assistiti dalla presunzione semplice di veridicità, gravando sull’utente che li contesti l’onere di allegare e dimostrare, anche presuntivamente, elementi contrari, quali malfunzionamenti, manomissioni, errori di lettura e simili.