Riformando la sentenza del Tribunale meneghino, la Corte di Appello, con sentenza n. 2114/2023 ha rilevato che a fronte dell’essenzialità del possesso del titolo ai fini dell’esercizio del diritto in esso incorporato, la scelta di una modalità di trasmissione idonea a garantire la sicura consegna dell’assegno a mani del destinatario, se non può considerarsi di per sé sufficiente a scongiurare il pericolo di smarrimento o di sottrazione, consentirebbe tuttavia al mittente, in caso di prolungato ritardo nella consegna, di attivarsi tempestivamente per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, e per permettere a quest’ultima di adottare le necessarie precauzioni. La scelta, in capo al mittente, di un mezzo di spedizione dell’assegno non idoneo, comporta dunque un aggravamento della posizione della banca negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, in contrasto non soltanto con le regole di comune prudenza, ma anche con il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., di cui è estrinsecazione proprio l’art. 1227 c.c. Disposizione che impone di agire preservando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.