Con ordinanza del 6 marzo 2025 la Suprema Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1644/2019 la quale aveva confermato ai danni dell’incolpato – difeso congiuntamente dagli avv.ti prof. Antonio Briguglio, Bruno Lorenzo Cova e Francesca Petronio – la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da Consob per un ingente importo, per la violazione del vigente art. 187-bis, comma 4, TUF in materia di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, unitamente alla sanzione interdittiva accessoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, TUF, nonché la confisca di beni.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso – con assorbimento dei restanti sei motivi – in ordine alla regolarità della notifica della lettera di contestazione ex art. 187-septies, comma 1, TUF a persona residente all’estero, in uno Stato membro dell’Unione europea. La censura ha colto nel segno poiché, ad avviso della Suprema Corte (nel solco di quanto stabilito della giurisprudenza delle Sezioni Unite – Sentenza n. 2866 del 05/2/2021 – in merito alla notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada) è corretto affermare che con riferimento alla notifica della sanzione Consob non trova applicazione il Regolamento UE n. 1393/2007 riservato alla materia civile e commerciale, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa”.
Nel caso di specie, peraltro, di là dalla erroneità della scelta del procedimento per la notifica da parte dell’Autorità, l’Alta Corte di Giustizia di Londra aveva disposto l’annullamento del certificato di espletamento delle formalità relative alla notificazione da parte di Consob ex art. 10 Regolamento UE n. 1393/2007, che, in maniera non veritiera, attestava l’avvenuta notificazione.